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Aree di classificazione: DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO ALL'ASSISTENZA, LEGGE 104/92

MAGISTRATURA: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
LUOGO: Cagliari
DATA: 8 febbraio 2012
TIPO: Ordinanza
NR. PROVVEDIMENTO: 61


TITOLO: è illegittimo parametrare i finanziamenti destinati ai piani personalizzati per persone disabili gravi, ai sensi della legge 162/98, in rapporto all'indicatore ISEE anziché al reddito personale dell'assistito.

ok ILLEGITTIMITÀ DELIBERA GIUNTA REGIONALE ok LEGGE 162 DEL 1998 ok DISABILI IN GRAVITÀ ok PIANI PERSONALIZZATI ok INDICATORE ISEE ok REDDITO PERSONALE

> Il fatto

Il Comitato dei familiari per l'attuazione della legge 162 del 1998 sorto in Sardegna ricorre al Giudice amministrativo per vedersi annullare la delibera n.46/50 del 2011 della Regione che, per motivi di bilancio, aveva parametrato i finanziamenti ai progetti individualizzati delle persone disabili in gravità in funzione dell'indicatore ISEE e non del reddito personale dell'assistito. Il Tribunale accoglie l'istanza e con una ordinanza sospensiva "boccia" l'operato della Giunta, condannandola a finanziare i piani così come avvenuto precedentemente.

> La massima

È illegittimo parametrare i finanziamenti destinati ai piani personalizzati per persone disabili gravi, ai sensi della legge 162/98, in rapporto all'indicatore ISEE anziché al reddito personale dell'assistito.

> Testo per esteso

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2012, proposto da:
M. M., in qualità di genitore esercente la potestà sul minore M. C., T. D., L. G. in qualità di genitore esercente la potestà sul minore A. L., R. M. in qualità di amministratore di sostegno di F. R., G. F. in qualità di genitore esercente la potestà sul minore G. S., D. L. in qualità di genitore esercente la potestà sul minore B. H., (altri, omissis);
contro
Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Angius, Floriana Isola, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera n. 46/50 del 16.11.2011 emessa dalla RAS avente ad oggetto la legge n. 162/1998 sul fondo per la non autosufficienza in favore delle persone con grave disabilità, programma 2011 da attuarsi nel 2012, di riduzione del finanziamento in base al reddito ISEE;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Caboni, Andreozzi, Angius e Isola;
Ritenuto che appare congruo il riferimento al reddito ISEE "individuale" (cioè del singolo soggetto disabile) e non al reddito del nucleo familiare (come stabilito nella delibera impugnata), trattandosi di prestazioni miste sociali ed assistenziali;
considerato che la riduzione prevista nella quantificazione del finanziamento appare in conflitto con la previsione contenuta nell'art. 27 2° comma della LR 23/2005, che stabilisce che la compartecipazione alla spesa è determinata sulla base della valutazione della situazione economica degli "aventi diritto";

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
a) Accoglie e per l'effetto sospende la deliberazione della GR, in parte qua (riduzione del finanziamento rapportato al reddito ISEE del nucleo familiare, anziché del solo assistito):
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 maggio 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2012


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