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Aree di classificazione: DIRITTO ALLA MOBILITÀ - COMMISSIONI INVALIDITÀ E RICONOSCIMENTO 

MAGISTRATURA: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
LUOGO: Venezia
DATA: 19 gennaio 2009
TIPO: Sentenza
NR. PROVVEDIMENTO: 73


TITOLO: al soggetto epilettico "completamente guarito" la scadenza del certificato di abilità alla guida non deve essere rinnovata con termini abbreviati rispetto agli altri.

ok RINNOVO PATENTE A & B ok EPILESSIA ok COMMISSIONE MEDICA

> Il fatto

A causa dell'infermità (epilessia) diagnosticata in età infantile, la commissione medica del Ministero delle Infrastrutture rigettava il ricorso gerarchico presentato dai genitori di un minore, che si opponevano al giudizio della commissione medica di locale che concedeva il rinnovo del certificato di abilità alla guida per periodi abbreviati, a frequenza biennale. I genitori, ritenendo infatti che le certificazioni garantivano la completa guarigione e mantenere un tempo ridotto per il rinnovo significava voler discriminare, venendo meno il principio cautelativo necessario nella fattispecie, ricorrevano al TAR per impugnare il provvedimento. Il TAR accoglieva il ricorso.

> La massima

Verificata che la guarigione da epilessia è definitiva ed irreversibile, non può trovare applicazione il principio cautelativo, che vuole garantire sicurezza della circolazione stradale in rapporto a determinate patologie, stabilito dalla disposizione del DPR 495/1992 art. 320, e ciò proprio in relazione alle caratteristiche della malattia: l'ambito applicativo della disposizione non si può ragionevolmente estendere - configurando altrimenti una ingiustificabile discriminazione - fino ad includere quei soggetti, i quali non presentano un rischio superiore alla media della popolazione, di manifestare in futuro una determinata malattia, pericolosa per la circolazione stradale.

> Testo per esteso

Ric. N. 2308/08 Sent. n. 73/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti presidente
Stefano Mielli referendario
Marina Perrelli referendario, relatore
Ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, la seguente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso n. 2303/08, proposto da R.G. e E.G., quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore M.G. rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfonso Amoroso e Carlo Baroncini, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, San Marco 757;
CONTRO
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliar aria per legge;
per l'annullamento
del giudizio medico di cui alla certificazione in data 18 febbraio 2008 della Commissione Medica Locale di Padova;
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori n. xxxxxx, emesso in data 6 marzo 2008, nella parte in cui la data di scadenza viene fissata al 18 febbraio 2010;
del giudizio medico di cui alla certificazione in data 6 agosto 2008 dell'Unità Sanitaria Territoriale di Venezia delle Ferrovie dello Stato;
del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 75409 del 24 settembre 2008 con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal sig. M.G. e dai suoi genitori;
visto il ricorso, notificato il 20 novembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 28 novembre 2008, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dei trasporti;
visti gli atti tutti in causa;
uditi all'udienza camerale del 10 dicembre 2008 (relatore il Referendario M. Perrelli), l'avv. Viali in sostituzione di Baroncini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Daneluzzi per la P.A. resistente
considerato che nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex art. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

Per effetto dei provvedimenti impugnati, a M.G., figlio dei ricorrenti, è stato rilasciato il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori n. xxxxxx con scadenza al 18 febbraio 2010, in applicazione dell'art. 320 del DPR n. 495/1992 ai sensi del quale, in presenza di minorazioni invalidanti quali l'epilessia, vi è l'obbligo di revisione periodica a cadenza biennale.
I ricorrenti deducono l'illegittimità dei provvedimenti gravati per la violazione dell'art. 320 del DPR 495/1992, nonchè per eccesso di potere per difetto di motivazione, per violazione del giusto procedimento, per erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, evidenziando che gli unici tre episodi diagnosticati come manifestazione di una forma di "epilessia parziale idiopatica benigna età dipendente" risalgono all'infanzia del figlio (dicembre 1998, giugno 1999 e gennaio 2000) e che lo stesso è integralmente guarito: come confermato anche dagli accertamenti clinici, tutti negativi, eseguiti nel corso del procedimento in cui sono stati emessi i provvedimenti gravati, i quali non ne avrebbero tenuto conto.
Il Ministero dei Trasporti, ritualmente costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Occorre al riguardo richiamare l'avviso già espresso da questo Tribunale nella recente sentenza del 27.12.2007 n. 4103 avente ad oggetto una fattispecie analoga a quella del presente giudizio.
In tale occasione il Tribunale, partendo dall'esame della ratio dell'art. 320 del DPR 495/1992 e delle sue finalità cautelative, ne ha escluso l'applicazione ad un soggetto che aveva sofferto in età infantile di crisi epilettiche e che era integralmente guarito.
La citata disposizione prevede, infatti, che "le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida".

La rammentata appendice alla lettera "D. Malattie del sistema nervoso", include l'epilessia, disponendo che "la concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità (...)".
Secondo il Collegio la legittimità dei provvedimenti impugnati discende allora dalla correttezza del loro presupposto, e cioè che la condizione del sig. M.G. possa venire ricondotta alla previsione normativa appena citata.
Orbene dalla certificazione rilasciata il 6.3.2008 dal Servizio di neurofisiologia del dipartimento di pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova emerge che il sig. M.G., nato il 27.7.1993, è stato seguito dal detto servizio per "epilessia idiopatica benigna età dipendente" esordita nel 1998; che l'ultima delle tre crisi comiziali da cui è stato affetto si è presentata il 17.1.2000; che la terapia con Valproato di Sodio è stata sospesa dal febbraio 2002 e che il soggetto è completamente guarito.

Del resto come affermato dal consulente tecnico nominato nel corso del procedimento conclusosi con la citata sentenza 4103/2007 l' "epilessia idiopatica benigna età dipendente" nell'esperienza clinica è la più frequente epilessia del bambino in età scolare, con esordio tra i 3 e 13 anni, la cui evoluzione è sempre caratterizzata d una risoluzione delle crisi tra i 15 e 16 anni ed ha, inoltre, la prognosi migliore di tutte le forme di epilessia, tanto che si può affermare che il rischio di sviluppare un'epilessia in età adulta, dopo una epilessia rolandica benigna, è pari a quella della popolazione generale.
Sulla scorta della richiamata certificazione medica prodotta dai ricorrenti e la assenza di qualsiasi argomentazione di carattere tecnico scientifico nelle certificazioni delle Commissioni mediche idonea a confutare tali risultanze, il ricorrente con risulta attualmente affetto da epilessia.

E allora il Collegio ritiene che la sua situazione non sia riconducibile alla disposizione dell'appendice richiamata.
È evidente che la prescrizione della validità limitata nel tempo della patente per i soggetti che, da almeno 2 anni, non siano sottoposti a terapie antiepilettiche e non presentino crisi comiziali, ha finalità cautelative: essa presuppone, cioè, che il soggetto, in passato affetto da epilessia, presenti, comunque, una significativa probabilità di avere in futuro nuove crisi comiziali p, comunque, comportamenti di guida in grado di creare pericolo per la circolazione. Orbene, la ratio della disposizione esclude che la stessa possa trovare applicazione nella concreta fattispecie in esame.
Invero, l'interessato non ha avuto crisi comiziali a partire dal 17.1.2000; ma, soprattutto, ha sofferto di una forma peculiare di epilessia, legata all'infanzia e superata con la fine di questa.
Posto che la guarigione del sig. M.G. è definitiva ed irreversibile, nel suo caso non può trovare applicazione il principio cautelativo stabilito dalla disposizione, e ciò proprio in relazione alle caratteristiche della malattia di cui ha sofferto: l'ambito applicativo della disposizione non si può ragionevolmente estendere - configurando altrimenti una ingiustificabile discriminazione - fino ad includere quei soggetti, i quali non presentano un rischio superiore alla media della popolazione di manifestare in futuro una determinata malattia, pericolosa per la circolazione stradale.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui stabiliscono la scadenza del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori rilasciato al ricorrente al 18.2.2010 e l'obbligo di revisione periodica biennale.
L'Amministrazione - e segnatamente l'Ufficio provinciale di Padova della Motorizzazione civile - dovrà dunque senz'altro rideterminarsi sulla scadenza del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori rilasciato il 6.3.2008 al ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, conformandosi alla stessa per quanto concerne l'assenza dell'impedimento, di cui all'art.320 del DPR n. 495/1992, costituito da epilessia in atto o sofferta in precedenza.
Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della novità della questione giuridica affrontata, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 10 dicembre 2008.

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